Dichiarazione per l’automatismo per cancelli: qualche dettaglio
Automatismo per cancelli: norme di legge per la sicurezza
Quando si automatizza un cancello è bene rivolgersi a personale specializzato: dal 2005, infatti, sono stare rese effettive le nuove direttive europee EN 12445/12453 che regolano il funzionamento e le norme di sicurezza dell’automatismo per cancelli. Il cancello e la sua automazione vengono da quella data considerati a tutti gli effetti delle macchine, quindi seguono tutte le norme come fossero un unico blocco meccanico. Anche se spesso gli utenti finali non ne sono consapevoli, queste macchine possono, se installate in modo scorretto, portare a pericoli seri, riconducibili a situazioni di schiacciamento, intrappolamento e molto altro.
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Dichiarazione per automazione cancelli
Per legge la ditta che fornisce l’automazione è tenuta a rilasciare, terminata l’installazione, una dichiarazione di conformità dell’impianto. Se il cancello è preesistente, l’installatore ne diventa a tutti gli effetti il responsabile. Ne consegue che è tenuto a controllare che anche il cancello preesistente sia in condizioni ottimali. Le ditte dovrebbero quindi, terminata l’installazione, eseguire i test previsti dalla normativa con l’apposito strumento di misurazione forze e poi fornire al cliente la dichiarazione di conformità autonomamente e immediatamente.
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In cosa consiste e com’è strutturata
Nella dichiarazione di conformità innanzitutto ci devono essere il nome e tutti i dati di chi la redige, un numero di protocollo, per averne la tracciabilità, e la data in cui è stata scritta. Dopo di che saranno riportati tutti i dati riguardanti l’automazione, come il modello installato, il numero matricola, l’ubicazione dell’impianto, la tipologia e le sue dimensioni. Inoltre l’installatore dovrà redigere e conservare il fascicolo tecnico dell’impianto corredato delle prove di forza e l’analisi dei rischi e apporre una targhetta con il marchio CE sull’impianto certificato. Tutte queste direttive servono a garantire che la macchina installata non possa in alcun modo provocare danni, poiché installata e costruita nel migliore dei modi, e – nel caso fortuito dovesse causarne – a individuarne l’eventuale responsabile.